GIANFRANCO MARIS – Passiamo a modifiche statutarie che sono state proposte. Abbiamo il notaio presente che ringraziamo. Le modifiche statutarie sono di estrema marginalità; è soltanto per metterci in regola con la coscienza.
Praticamente noi abbiamo fatto un congresso ogni 4-5 anni con uno statuto che ci avrebbe obbligato a farlo ogni due anni. Perché non lo facevamo ogni due anni? Non perché quelli che erano stati eletti avessero la bramosia di andare avanti ancora un po’ a essere dirigenti, ma perché per raccogliere i soldi che ci servono per fare un congresso ci vorrebbero 16 anni ogni volta. Quindi non potendo fare diversamente disattendevamo lo statuto.
Ora noi vogliamo almeno metterci in pace con la nostra coscienza e modificare lo statuto. Là dove c’è scritto “ogni due anni”, metterci “almeno ogni 4 anni”, in modo che se abbiamo i soldi lo facciamo, se ogni due anni c’è una questione molto rilevante positivamente lo possiamo fare, altrimenti abbiamo la possibilità ogni quattro anni.
Le modifiche sono tutte di questo tipo, tranne una che si discosta da questo modulo, ed è la modifica dell’art. 8 nel comma in cui prevede che il Consiglio nazionale elegge nel suo seno il presidente, due vicepresidenti, il segretario generale. Io proporrei tre vicepresidenti per avere la possibilità di avere qualcuno che segua le questioni dell’ammodernamento tecnico, qualcuno che segua le questioni dei collegamento con le banche dati internazionali, cioè per una questione operativa di lavoro in modo che l’Ufficio di presidenza sia un po’ più ampio. E poi le ulteriori modifiche riguardano il numero delle volte che deve riunirsi l’Ufficio di presidenza, qualche volta in più nel corso dell’anno; invece il Consiglio soltanto quando è necessario, con un minimo e in via assoluta non meno di una o due volte all’anno.
Un’altra modifica di rilievo è quella dell’art. 24, perché l’art. 24 precedente diceva: “L’associazione ha durata illirnitata, può essere sciolta per decisione del congresso nazionale, in caso di scioglimento i beni dell’associazione saranno devoluti ad un’Opera di assistenza per l’infanzia”. Questo è il vecchio statuto. Io ritengo che sia giusto oggi modificarlo così: “In caso di scioglimento i beni dell’associazione saranno devoluti ad una fondazione avente i medesimi scopi dell’associazione”. Insomma, per quanto riguarda il patrimonio (perché i nostri film, le nostre memorie, le nostre edizioni, tutto questo è patrimonio, lasceremo pochissime lire), vogliamo che esso vada a qualcuno che possa continuare ad utilizzarlo adeguatamente.

Dibattito

GIANFRANCO MARIS – lo credo che si possa passare alla votazione. Chi è d’accordo per approvare alzi la mano. Chi non è d’accordo alzi la mano. Chi si astiene? Approvato all’unanimità.

Lo Statuto dell’Aned approvato dal Congresso

NOTAIO – Il congresso nazionale, udita la relazione del presidente, all’unanirnità delibera di prevedere statutariamente che

  • il congresso nazionale debba essere convocato in seduta ordinaria almeno ogni quattro anni, piuttosto che ogni due anni come attualmente previsto;
  • di prevedere statutariamente che i membri del Consiglio nazionale durino in carica quattro anni, in luogo di due anni come attualmente previsto,
  • che il Consiglio nazionale sia convocato almeno una volta all’anno, in luogo di due volte all’anno come attualmente previsto,
  • che il Consiglio medesimo elegga nel suo seno tre vicepresidenti in luogo di due vicepresidenti come attualmente previsto, ciascuno dei quali potrà presiedere il Consiglio nazionale in assenza del presidente,
  • di prevedere statutariamente che il Comitato di presidenza duri in carica quattro anni in luogo di due anni come attualmente previsto,
  • che il Comitato medesimo sia convocato almeno due volte all’anno piuttosto che sei volte all’anno come attualmente previsto.
  • che il collegio nazionale dei probiviri duri in carica quattro anni in luogo di due anni come attualmente previsto,
  • che il collegio nazionale dei sindaci duri in carica quattro anni in luogo di due anni come attualmente previsto,
  • di prevedere statutariamente per il caso di scioglimento dell’associazione la devoluzione dei beni della stessa ad una fondazione che abbia i medesimi scopi dell’associazione, in alternativa e in via subordinata la devoluzione a favore di un’opera di assistenza dell’infanzia già prevista attualmente,
  • di modificare gli artt. 8, 9,, 10, 12, 13 e 24 dello statuto sociale come proposto dal Presidente.

Null’altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolto il presente congresso nazionale alle ore 11. Si allega il presente verbale sotto la lettera A il testo aggiornato dello statuto previa lettura da me notaio data nel comparente presenti gli intervenuti. Darò a voi lettura del testo aggiornato del vostro statuto.