Questo il testo dello statuto dell’ANED in vigore dal 1995, anno in cui fu approvato dall’XI Congresso nazionale, svoltosi a Prato, e il 14 ottobre 2012, data in cui è stato modificato dal XV congresso nazionale dell’ANED svoltosi a Milano.
Titolo I – Denominazione.
Art. 1. È costituita un’associazione nazionale tra gli ex deportati politici e razziali nei campi di concentramento nazisti, i KZ, ed i familiari dei caduti con la denominazione Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti Aned con sede in Milano.
Titolo II – Caratteri e scopi.
Art. 2. L’associazione è democratica ed apartitica, riafferma e persegue gli ideali obiettivi della Resistenza.
Art. 3. Scopi dell’associazione sono:
a) conseguire il riconoscimento giuridico di tutti i deportati politici e razziali come combattenti della libertà;
b) riunire in fraterna solidarietà i deportati.italiani ed i familiari dei caduti;
c) avviare a concreta esecuzione dell’attuazione della Carta costituzionale il testamento ideale dei caduti;
d) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il grande contributo dei deportati alla causa della Resistenza e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace;
e) raccogliere documenti ai fini della storia della Deportazione;
f) stabilire rapporti di amichevole e stretta collaborazione con le associazioni della Resistenza e della Deportazione nazionali ed estere;
g) intervenire presso l’autorità a tutela degli ex deportati e dei familiari dei caduti propugnando l’adozione delle necessarie provvidenze legislative;
h) svolgere tutta la possibile opera di assistenza morale e materiale nei confronti dei soci;
i) adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti, anche promuovendo forme associative e cooperativistiche;
l) provvedere alla ricerca dei luoghi di sepoltura dei caduti, ed al rimpatrio delle salme gloriose;
m) esplicare ogni altra attività tendente al conseguimento degli scopi suddetti.
Titolo III – Soci
Art. 4. Sono soci ad honorem i deportati politici e razziali caduti nei campi nazisti e coloro che siano deceduti successivamente a causa dei patimenti e delle sevizie subite durante la deportazione.
Art. 5. Sono soci su domanda documentata:
a) i cittadini italiani che per motivi politici e razziali furono deportati nei campi nazifascisti;
b) i familiari dei caduti.
Le domande di ammissione devono essere presentate alla sezione competente per territorio.
Art. 6. Non possono fare parte dell’associazione coloro che, pur avendo i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, se ne siano resi indegni. Avverso la negata iscrizione a socio da parte del Comitato direttivo sezionale è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato.
Titolo IV – Organi direttivi e amministrativi
Art. 7. Organi dell’associazione sono il Congresso nazionale, il Consiglio nazionale, il Comitato di Presidenza, il Collegio nazionale dei probiviri, il Collegio nazionale dei sindaci, le Sezioni.
Art. 8. Il Congresso nazionale è l’organo supremo dell’associazione ed è costituito dai soci rappresentati dai loro delegati eletti nelle singole sezioni eletti in assemblee precongressuali nel rapporto di un delegato ogni 30 soci o frazione di 30. Ogni delegato rappresenta al congresso il numero di soci da cui ha avuto il mandato. Il congresso delibera sulle questioni inerenti la vita e le funzioni dell’associazione, sulla relazione morale e finanziaria predisposta dal Consiglio nazionale, elegge il nuovo Consiglio nazionale, il collegio nazionale dei probiviri, il collegio nazionale dei sindaci. Il congresso è convocato in seduta ordinaria almeno ogni quattro anni dal Consiglio nazionale che ne stabilisce la sede e la data. Può essere convocato in seduta straordinaria quando il Consiglio nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta almeno da un terzo dei soci. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Il congresso è regolarmente costituito quando siano presenti tanti delegati da rappresentare almeno la metà dei soci. Qualora la prima convocazione vada deserta si procederà, dopo che siano trascorse almeno tre ore, ad una seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, di massima le votazioni saranno effettuate per alzata di mano, ma il congresso potrà optare per altro sistema di votazione.
Art. 9. Il Consiglio nazionale è composto di non meno di 25 e non più di 75 membri eletti dal congresso nazionale, i quali durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il congresso nazionale prima di procedere alle elezioni determina il numero dei membri del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi e gli inventari. Ha potere deliberativo su ogni materia che concerne la vita dell’associazione nell’ambito delle direttive approvate dal congresso nazionale e fissa per ciascun anno l’ammontare della quota associativa. Il Consiglio nazionale viene convocato dal Comitato di presidenza almeno una volta all’anno o quando ne facciano espressa richiesta non meno di un terzo dei consiglieri nazionali. La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che deve essere tenuta a distanza di almeno un’ora, la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. In ogni caso il Consiglio decide a maggioranza assoluta, nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno il presidente dell’associazione, due vicepresidenti, il segretario generale, il Segretario amministrativo o Tesoriere, che tutti insieme formano il Comitato di presidenza. Il Consiglio nazionale viene presieduto dal Presidente ed in sua assenza da uno dei tre Vicepresidenti. Il Consiglio nazionale ha facoltà di esonerare i Consigli direttivi delle sezioni che non si siano attenuti allo spirito ed alle norme dello statuto o che presentino gravi irregolarità amministrative. È di sua competenza in tale eventualità la nomina di un commissario straordinario che dovrà procedere a nuove elezioni nel termine di due mesi.
Art. 10. Il Comitato di presidenza eletto come nel precedente articolo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili. Esso cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale ed ha diritto di controllo sull’attività delle sezioni. Il comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente almeno due volte all’anno con un preavviso minimo di cinque giorni. Nei casi urgenti potrà essere convocato telegraficamente senza l’osservanza del termine predetto. Esso decide ogni deliberazione a maggioranza dei presenti, nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Al Comitato di Presidenza compete l’ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria è di competenza del Consiglio nazionale.
Art. 11. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio nazionale ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione. In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono assunte da uno dei due Vicepresidenti.
Art. 12. Il Collegio nazionale dei probiviri è composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti. Dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esprime parere in materia disciplinare qualora venga sottoposta al suo esame dagli organi statutari dell’Associazione e delibera sui ricorsi ad esso proposti contro i provvedimenti di espulsione dei soci.
Art. 13. Il Collegio nazionale dei sindaci è composto di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. Dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio viene eletto nel suo seno, il Collegio controlla la gestione degli organi centrali e periferici dell’Associazione, accerta la regolarità dei bilanci e può procedere in qualsiasi momento, anche a mezzo di singoli componenti del Collegio stesso, ad ispezioni ed accertamenti. Le Sezioni possono avere propri organi di controllo consistenti in un Collegio di revisori di 3 membri eletti dall’Assemblea sezionale dei soci. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Presidente del Collegio è scelto nel suo seno. Gli organi sezionali di controllo accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto ed effettuano saltuarie verifica di cassa.
Art. 14. I membri del Collegio nazionale dei probiviri e del Collegio nazionale dei sindaci possono assistere alle riunioni del Comitato di Presidenza con voto consultivo.
Art. 15. Le Sezioni sono costituite nelle località ove sono iscritti numero di soci non inferiore a 15. In ogni Comune non può esservi più di una Sezione. Le Sezioni curano l’attività nell’ambito della loro competenza territoriale ed hanno facoltà di prendere iniziative per l’affermazione della Associazione nell’ambito dello Statuto e previa consultazione con il Comitato di Presidenza al cui controllo le Sezioni sono sottoposte. Organi della Sezione sono: l’Assemblea, il Consiglio, il Comitato Direttivo, il Collegio dei revisori.
L’Assemblea sezionale è convocata dal Presidente della Sezione su delibera del Comitato Direttivo che ne fissa il luogo e l’ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio sezionale, il comitato Direttivo, il Presidente della Sezione lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci e non oltre il trentesimo giorno dalla data della richiesta. L’Assemblea sezionale discute ed approva la relazione morale e finanziaria sulla gestione; elegge e revoca il Presidente della Sezione ed i membri effettivi e supplenti del Consiglio sezionale; delibera su tutti gli argomenti posti all’o.d.g.; qualora lo ritenga opportuno elegge un Collegio di revisori composto di 3 membri. All’Assemblea partecipano tutti i soci della Sezione; questi possono farsi rappresentare da un altro socio su delega scritta, ma ogni socio non può avere più di 5 deleghe. La validità dell’assemblea in prima convocazione richiede l’intervento personale o per delega di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due ore, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati; delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio sezionale è composto dal Presidente e da non meno di 6 membri scelti fra i soci. Viene eletto dall’Assemblea sezionale, dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio sezionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, ma può essere convocato dal Presidente della Sezione ogni volta che si ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, anche su invito del Consiglio nazionale.
Il Consiglio sezionale convoca in via straordinaria l’Assemblea sezionale; elegge fra i suoi componenti il Comitato Direttivo composto di non meno di 3 membri, compreso il Presidente della Sezione, ed il Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento; approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale; delibera sull’ammissione dei soci e propone al Consiglio nazionale i provvedimenti di espulsione dei medesimi; adotta le misure disciplinari di cui all’art. 16; delibera sui provvedimenti assistenziali a favore dei soci.
Il Comitato Direttivo provvede all’ordinaria amministrazione della Sezione, predispone il bilancio preventivo che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio sezionale non oltre il 30 novembre, ed il conto consuntivo che dovrà essere presentato al Consiglio stesso non oltre il 31 marzo di ogni anno. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.
Titolo V – Disciplina
Art. 16. Nei confronti dei soci possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari: deplorazione, sospensione, espulsione. I provvedimenti disciplinari di deplorazione e di sospensione sono adottati dal Consiglio sezionale e contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio nazionale entro un mese dalla comunicazione che deve essere fatta al socio a mezzo di raccomandata. L’espulsione è di competenza del Consiglio nazionale su proposta del Consiglio sezionale. Contro il provvedimento di espulsione l’interessato può ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri entro tre mesi dalla comunicazione.
Titolo VI – Bilanci ed esercizio sociale
Art. 17. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi associativi e da eventuali donazioni, lasciti, sovvenzioni pubbliche e private. L’Associazione provvede all’ordinaria amministrazione coi proventi derivanti dalle rendite patrimoniali, dalle quote sociali e da eventuali contributi facoltativi.
Art. 18. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre il Consiglio nazionale ed i Consigli sezionali compileranno i propri bilanci di previsione per l’anno seguente ed entro il mese di marzo redigeranno il conto consuntivo con il relativo inventario. Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell’Associazione sono disciplinati secondo le norme e le consuetudini che regolano l’amministrazione del patrimonio degli enti morali.
Art. 19. Lo stemma dell’Associazione consiste in un triangolo rosso comprendente le lettere IT in nero conforme al modello allegato al presente Statuto in originale.
Art. 20. La bandiera è costituita da un drappo dai colori nazionali sul quale è riprodotto lo stemma sociale e l’iscrizione Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti.
Art. 21. Il distintivo è analogo allo stemma sociale ed è uguale per tutta l’Associazione, come pure la tessera di riconoscimento giusto il modello allegato al presente Statuto.
Art. 22. La festa dell’Associazione ricorre il 5 maggio, data di liberazione di Mauthausen, ultimo campo liberato.
Art. 23. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti.
Art. 24. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo per decisione del Congresso nazionale. In caso di scioglimento i beni dell’Associazione saranno devoluti ad una Fondazione avente i medesimi scopi dell’Associazione, ovvero, in via subordinata, ad un’opera di assistenza per l’infanzia.