L’istituzione si chiamerà

“Memoria della deportazione Centro studi e documentazione sulla deportazione nei Lager nazisti”

avrà un patrimonio iniziale di 50 milioni

Fino a quando sarà operativa l’Aned avrà la maggioranza nel consiglio di amministrazione
 

 

Pubblichiamo il testo della bozza di statuto della nuova Fondazione alla quale l’Aned intende promuovere, per “dare alla memoria un futuro”. Su questo testo sarà chiamato ad esprimersi il Consiglio Nazionale, in una prossima riunione.

Statuto

 

 

Art. 1

L’Associazione nazionale Ex Deportati nei campi di sterminio nazisti, che verrà in seguito indicata come A.N.E.D. ha deciso, di costituire una Fondazione avente la denominazione:
“Memoria della deportazione”.
Centro Studi e documentazione sulla Deportazione nei Lager nazisti.
La Fondazione ha sede in Milano, Via Bagutta n. 12.

Art. 2

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro.
2.2 È scopo della Fondazione la promozione degli studi e la raccolta di documenti sulla deportazione nazifascista, affinché resti operante nel tempo la memoria storica e l’insegnamento della vicenda concentrazionaria.
2.3 La Fondazione intende, attraverso la ricerca storica, lo sviluppo permanente dell’istruzione e della cultura, favorire la maturazione civile delle nuove generazioni facendo sì che possano venire a conoscenza dei fatti di deportazione e delle azioni in cui si concretizzò l’oppressione nazifascista.
2.4 La Fondazione, intende altresì, sempre favorendo lo studio e la raccolta documentale, continuare la valorizzazione, in campo nazionale ed internazionale, del grande contributo dei Deportati alla causa della Resistenza, riaffermandone così gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, di solidarietà e di uguaglianza.
2.5 Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione potrà, realizzando anche rapporti ed intese con altre Associazioni o Istituzioni, a titolo esemplificativo, organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, incontri, mostre, manifestazioni; potrà promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui; potrà organizzare conferenze, corsi, seminari e viaggi studio; curare la costituzione e conservazione di archivi memoriali e monumenti; curare le pubblicazioni sui risultati degli studi, ricerche e della sua attività; istituire e sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di L. 50.000.000.= (cinquantamilioni) indicata nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante: dalla biblioteca, dai quadri per le mostre, dall’archivio fotografico conferiti dall’ANED. Tale patrimonio potrà essere aumentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore di potenziamento della Istituzione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento dei beni che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 4

Sono organi della Fondazione:
Il Presidente,
il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio dei Revisori dei Conti,
il Comitato Storico Scientifico dei Garanti.
4.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 a un massimo di 13 membri, salvo il potere di cooptazione di cui all’art. 6.3.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 anni.

Art. 5

5.1 Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente Nazionale dell’A.N.E.D.,
il Presidente della Unione Comunità Ebraiche Italiane,
il Presidente dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.
I rimanenti 10 Consiglieri saranno nominati dal Consiglio Nazionale dell’A.N.E.D.
5.2 I Consiglieri nominati dall’A.N.E.D. tra i propri Soci non possono essere inferiori alla metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5.3 Qualora uno dei Consiglieri cessi dall’incarico provvederà alla sua sostituzione entro 180 giorni l’A.N.E.D. e, successivamente alla estinzione di essa, il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione così eletto resta in carica sino alla scadenza del mandato dell’organo.

Art. 6

6.1 Fino alla data di estinzione dell’A.N.E.D. la carica di Presidente della Fondazione spetterà di diritto al Presidente protempore della stessa A.N.E.D..
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni è può essere riconfermato.
6.2. Con la estinzione dell’A.N.E.D.:
a) il Presidente in funzione continuerà a fruire il diritto della Presidenza della Fonazione;
b) alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in atto, i nuovi componenti saranno nominati dal Consiglio stesso, integrato dal Comitato Storico Scientifico dei Garanti, tra persone dedite alla tutela dei valori della deportazione e della Resistenza, preferibilmente deportati superstiti o loro familiari o discendenti.
6.3 Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di cooptare altri Consiglieri oltre quelli già in funzione, sino a un massimo di 13 qualora si manifestino utili per il prestigio o per i benefici patrimoniali della Fondazione integrando, in quanto necessario. Il numero dei Consiglieri indicati dal Consiglio Nazionale dell’A.N.E.D. deve sempre essere assicurato dall’osservanza della norma statutaria dell’art. 5.2 relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione in assenza del Presidente è presieduto di diritto dal componente più anziano di carica.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione
8.1 Redige entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l’anno seguente ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
8.2 Ha tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la utilizzazione delle dette rendite annuali attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
b) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi;
d) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria, con la presenza e con il voto di almeno 3/4 dei suoi componenti;
e) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Autorità Tutorie;
f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
g) convoca e presiede il Comitato Storico Scientifico dei Garanti.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di carica.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto a mezzo raccomandata diramato almeno quindici giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma.

Art. 11

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese, quando lo statuto non preveda maggioranze qualificate.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti e la eventuale retribuzione.

Art. 14

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione di Ufficio.

Art. 15

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 16

16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati su richiesta del Presidente della Fondazione, dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti.
Essi resteranno in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica non prevede emolumenti.
16.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli Atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali.
Esprime il suo avviso mediante relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Storico Scientifico dei Garanti presieduto dal Presidente della Fondazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri scelti a maggioranza fra personalità la cui collaborazione giovi alle finalità della Fondazione.
17.2 Il Comitato Storico Scientifico dei Garanti normalmente ha funzioni consultive. Esso si riunisce in seguito a convocazione con lettera raccomandata o con telegramma del Presidente ogni… mesi (bisognerà stabilire quanti,n.d.r.) e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o necessario per chiederne un parere o recepirne una proposta e, in particolare, per l’esercizio delle funzioni previste dal successivo art. 17.3 oppure art. 6.2 lettera ‘b’. In quest’ultimo caso il numero dei componenti del Comitato dovrà essere almeno pari a quello dei Consiglieri in carica nominati elettivamente.
17.3 Dopo l’estinzione dell’A.N.E.D., alle scadenze del Consiglio di Amministrazione, la nomina degli amministratori elettivi sarà effettuata dal Comitato Storico Scientifico dei Garanti, unitamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione decaduto, per ogni successivo triennio tra persone dedite alla tutela dei valori della Deportazione e della Resistenza, preferibilmente deportati superstiti o loro familiari o discendenti.

Art. 18

In caso di scioglimento della Fondazione, i beni devono essere destinati a Istituzioni aventi finalità di perseverare la memoria della Deportazione e gli scopi della Fondazione, quali ad esempio: Fossoli, Carpi, Risiera di San Sabba, oppure Istituti della Resistenza o Enti analoghi.