Deducibilità fiscale per le persone fisiche
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Deducibilità fiscale nell’ambito del reddito d’impresa
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa:
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus.