Roma, 12 giugno 1990

Gentile Presidente,

in riferimento alla sua lettera del 28 maggio u.s. concernente il disegno di legge recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, le comunico che ho interessato della questione il sen. Guizzi – Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali – il quale ne solleciterà l’iscrizione all’ordine del giorno della commissione stessa.
Con viva cordialità,

Sen. Fabio Fabbri

——————————————————————————–

Roma, 18 giugno 1990

Egregio Avvocato,

con riferimento alla Sua del 28 maggio scorso le confermo che il DDL n. 379 è tuttora all’esame, in sede referente, della lª Commissione. Le assicuro che non mancherò di adoperarmi per una sollecita discussione della proposta cui anche il mio Gruppo annette molta importanza. Con i più cordiali saluti.

Nicola Mancino

——————————————————————————–

Roma, 25 giugno 1990

Egregio Presidente,

ricevo la Sua lettera del 24 maggio scorso (qui pervenuta l’8 c.m.), relativa al disegno di legge “Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ” (379), d’iniziativa dei senatori Bertoldi ed altri, deferito in sede referente alla l’ Commissione permanente.
Nel rilevare come l’esame in Commissione non abbia ancora avuto inizio, Ella chiede che venga sollecitata la trattazione del provvedimento.
Al riguardo, mentre desidero assicurare di aver preso nota dei rilievi da Lei formulati, La informo che, conformemente alle regole di questa Assemblea, ho provveduto ad inviare il Suo scritto al senatore Leopoldo Elia, Presidente della menzionata Commissione, per sua opportuna e doverosa conoscenza.
Con i migliori saluti

Giovanni Spadolini
 

 

Tra gli impegni associativi che ci siamo imposti di risolvere vi è quello delle integrazioni e modifiche alla legislazione recante Provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, problema questo che può trovare la sua definizione solo convincendoci che occorre quantificare in termini reali il costo economico delle richieste sulla reversibilità dell’assegno previsto dalla Legge 18.11.1980, n° 791. Richiamerò pertanto i seguenti elementi conoscitivi:
l. Con la Legge 6.2.1963, n° 404 e D.P.R. 6.10.1963, n° 2043 veniva stabilita la corresponsione di un “indennizzo” a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste nei campi di sterminio e di eliminazione.
Gli elenchi nominativi delle domande accolte vennero pubblicati nel supplemento ordinario della G.U. n° 130 – 22.5.1968 e contenevano n° 3901 deportati superstiti e n° 8769 familiari di deportati deceduti; con l’accoglimento di ulteriori ricorsi il numero definitivo risultò di:
4923 (domande dirette) deportati superstiti, 9393(domande indirette) deportati deceduti (familiari), 14316 Totale domande accolte
2. Successivamente la Legge 18.11.1980 n° 791 ha istituito un assegno vitalizio a favore dei deportati nei K.Z. escludendo i richiedenti già contenuti negli elenchi definitivi del D.P.R. 2043/63 non più cittadini italiani.
Le notizie ufficiali richieste dall’ANED e pervenute dai parlamentari e dagli organismi proposti forniscono le seguenti situazioni applicative, della Legge 791/80:
3. (24.3.1983)
– domande pervenute alla Commissione n° 40.000
– delibere concessive trasmesse dalla Commissione alla Direzione Generale n° 2.531
– Provvedimenti adottati dalla Direzione Generale n° 2.257
– Provvedimenti trasmessi alla Ragioneria Centrale per il successivo inoltro alla Corte
dei Conti (Uff. Controllo Tesoro) per gli adempimenti di competenza n° 1.931
4. (9.7.1988)
– delibere concessive del vitalizio totalmente rilasciate al 31.12.1987
(già registrate alla Corte dei Conti) di cui 3031 uomini e 558 donne n° 3.589
– delibere concessive riferite a nominativi già contenuti negli elenchi definitivi
D.P.R. 2043/63 n° 2.930
– delibere concessive a nuovi richiedenti non inseriti negli elenchi D.P.R. 2043/63 n° 659
– età media uomini 60 – 72
– età media donne 53 – 58 anni
– beneficiari dell’assegno vitalizio deceduti n° 37
5. (10.6.1988) – Riunione esecutivo ANED (La Spezia) Emilio Foa riferisce:
– le pratiche aperte sono n° 47.350 di cui trattate n° 44.000
– le concessioni deliberate n° 3.607
6. (31.1.1989)
– beneficiari dell’assegno nell’anno 1988 n° 2.628
– stanziamento nel Bilancio di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1988 18 miliardi, dì lire
Il costo pro capite dell’assegno vitalizio è stato per l’anno 1988 di Lit. 5.590.200, quindi Lit. 5.590.200 x 2.628 = Lit. 15.026.457.700 l’ammontare orientativo pro capite dell’assegno vitalizio per l’anno 1989 sarà di Lit. 5.68 1.000

I beneficiari del D.P.R. 2043/63 al 22.5.1968 (indennizzo) erano n° 4.923
I beneficiati della Legge 791180 (vitalizio) già contenuti nell’elenco del D.P.R.
2043/63 al 9.7.1988 erano n° 2.930
risultano quindi mancanti circa n° 2.000
(1.000 sono da ritenere deceduti in venti anni 1968-1988) e di loro circa 400 sono stati nominativamente accertati con il censimento effettuato dalla Segreteria Nazionale dell’ANED presso le sezioni, per il periodo 1980-1988 in quanto già titolari dell’assegno vitalizio, mentre altri 1.000 sono da ritenere non più cittadini italiani).
Vanno aggiunti i nuovi beneficiari del vitalizio che non hanno percepito l’indennizzo n° 659
Questo necessario preambolo consente di determinare economicamente le richieste contenute del Disegno di Legge n° 379 del 5.8.1987 con elementi più probanti.
Per una più agevole consultazione, trascrivo integralmente l’art. 1:

Art.1

1. L’assegno vitalizio, di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n° 791, è reversibile ai familiari superstiti ai sensi (A) delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
… L’assegno, di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della (B) legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti (C) in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima dell’entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791 (D).
All’esame le richieste risultano essere almeno quattro, che indicherò per semplificare con A. B. C. D. ed occorre premettere che l’importo dell’assegno vitalizio è uguale, sia che percepito direttamente dal superstite, sia che reversibile al familiare (così come per i perseguitati politici).

A.) Reversibilità dell’assegno vitalizio (18.11.80 – 31.12.88) periodo anni otto; deceduti circa 400 x Lit. 5.681.000 (mediamente 50 decessi annui)
Lit. 2.272.400.000
B.) Reversibilità a coloro che viventi al 25.5.1968 (indennizzo) sono deceduti entro il 18.11.1980, ossia prima dell’entrata in vigore della legge 791 (vitalizio) periodo anni tredici; deceduti circa 600 x Lit. 5.681.000
Lit. 3.408.600.000
C.) Reversibilità a coloro che sono deceduti dal 6.5.45 (Liberazione) al 25.5.1968 (Indennizzo) – periodo anni ventiquattro; deceduti circa 1200 x Lit. 5.681.000
Lit. 6.817.200.000
D.) Reversibilità ai familiari che sono deceduti in deportazíone che potranno “optare” tra l’attuale pensione di guerra e la reversibilità del vitalizio
-vitalizio n° 3.200 x Lit. 5.681.000 = 18.179.200.000
-pensione n° 3.200 x Lit. 2.548.922 = 8.156.990.400
Lit. 18.179.200.000-8.156.990.400= Lit. 10.022.649.600

Tuttavia questi numeri non debbono sorprendere perché occorre subito tenere presente nelle singole richieste le disposizioni vigenti in materia di “reversibilità”. E’ mia convinzione che la normativa vigente in materia di reversibilità, consente di valutare con buona attendibilità un 40-45% dei familiari superstiti aventi diritto alla reversibilità dell’assegno vitalizio con una richiesta economica di 400 x 40% x 5.681.000 = Lit. 908.960.000 (A)
Occorre peraltro considerare in questa ipotesi che non esiste un nuovo esborso da parte del Ministero del Tesoro in quanto una semplice partita di giro consente al familiare superstite di subentrare al superstite deceduto (e quando ne abbia diritto).
Se si evincerà una maggiore disponibilità finanziaria si potrà integrare il punto (B) ed avremo
600 x 40% x 5.681.000 = Lit. 1.363.440.000 (B)
quindi (A) + (B) = Lit. 2.272.400.000 (AB)
oppure più compiutamente (A + B + C) =
2.200 x 40% x 5.681.000 =Lit. 4.999.280.000 (ABC)
mentre il punto (D) riferito esclusivamente ai deceduti in deportazione e per ì quali i familiari percepiscono una pur esigua pensione, avremo presumibilmente (per opzione)
9393 – 2393 (55 decessi/anno x 44 anni)
7.000 x 45% = 2.300 x 5.681.000 = Lit. 10.022.649.600 (D)
Certamente la soluzione (A + B + C + D) per un importo presunto di Lit. 15.221.929.600
N.B. tutti i conteggi sono riferiti agli emolumenti percepiti alla data del 10.3.1989.

Ciò premesso, ritengo aver sufficientemente approfondito e sviluppato gli elementi che consentono di seriamente quantificare le proposte contenute nel disegno di legge la cui discussione e approvazione non può ulteriormente attendere.
La descrizione numerica vuole essere un contributo propositivo che mi sembra difficilmente confutabile, anche da parte degli organi burocratici e legislativi e vuole essere un elemento illustrativo di supporto agli amici parlamentari forse per ridefinire un nuovo disegno di legge con opportune modifiche e integrazioni da sostenere in fase di presentazione alle Camere.

Italo Tibaldi
 

 

I beneficiari Aned
Qui di seguito riportiarno un quadro riepilogativo della situazione degli associati dell’ANED beneficiari dell’assegno vitalizio, rilevati nominativamente dagli elenchi pubblicati sul Triangolo Rosso, con l’indicazione delle fasce d’età e raggruppati secondo i campi principali, al 31.12.1988
 
1893-1900 n° 38 anni 96 – 89
1901-1910 n° 238 anni 88 – 79
1911-1920 n° 779 anni 78 – 69
1921-1930 n° 1464 anni 68 – 59
1931-1937 n° 9 anni 58 – 52
Totale n° 2628
 

 

  Viventi Deceduti Totale
Auschwitz-Birkenau 332 29 361
Bergen Belsen  16   16
Buchenwald 190 30 220
Dachau 518 73 591
Dora 172 31 203
Flossenburg 196 17 213
Mauthausen 528 80 608
Ravensbriick 97 8 105
Unterluss 17 2 19
Altri campi 231 61 292 Reversibilità
 

Roma, 12 giugno 1990

Gentile Presidente,

in riferimento alla sua lettera del 28 maggio u.s. concernente il disegno di legge recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, le comunico che ho interessato della questione il sen. Guizzi – Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali – il quale ne solleciterà l’iscrizione all’ordine del giorno della commissione stessa.
Con viva cordialità,

Sen. Fabio Fabbri

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Roma, 18 giugno 1990

Egregio Avvocato,

con riferimento alla Sua del 28 maggio scorso le confermo che il DDL n. 379 è tuttora all’esame, in sede referente, della lª Commissione. Le assicuro che non mancherò di adoperarmi per una sollecita discussione della proposta cui anche il mio Gruppo annette molta importanza. Con i più cordiali saluti.

Nicola Mancino

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Roma, 25 giugno 1990

Egregio Presidente,

ricevo la Sua lettera del 24 maggio scorso (qui pervenuta l’8 c.m.), relativa al disegno di legge “Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ” (379), d’iniziativa dei senatori Bertoldi ed altri, deferito in sede referente alla l’ Commissione permanente.
Nel rilevare come l’esame in Commissione non abbia ancora avuto inizio, Ella chiede che venga sollecitata la trattazione del provvedimento.
Al riguardo, mentre desidero assicurare di aver preso nota dei rilievi da Lei formulati, La informo che, conformemente alle regole di questa Assemblea, ho provveduto ad inviare il Suo scritto al senatore Leopoldo Elia, Presidente della menzionata Commissione, per sua opportuna e doverosa conoscenza.
Con i migliori saluti

Giovanni Spadolini
 

 

Tra gli impegni associativi che ci siamo imposti di risolvere vi è quello delle integrazioni e modifiche alla legislazione recante Provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, problema questo che può trovare la sua definizione solo convincendoci che occorre quantificare in termini reali il costo economico delle richieste sulla reversibilità dell’assegno previsto dalla Legge 18.11.1980, n° 791. Richiamerò pertanto i seguenti elementi conoscitivi:
l. Con la Legge 6.2.1963, n° 404 e D.P.R. 6.10.1963, n° 2043 veniva stabilita la corresponsione di un “indennizzo” a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste nei campi di sterminio e di eliminazione.
Gli elenchi nominativi delle domande accolte vennero pubblicati nel supplemento ordinario della G.U. n° 130 – 22.5.1968 e contenevano n° 3901 deportati superstiti e n° 8769 familiari di deportati deceduti; con l’accoglimento di ulteriori ricorsi il numero definitivo risultò di:
4923 (domande dirette) deportati superstiti, 9393(domande indirette) deportati deceduti (familiari), 14316 Totale domande accolte
2. Successivamente la Legge 18.11.1980 n° 791 ha istituito un assegno vitalizio a favore dei deportati nei K.Z. escludendo i richiedenti già contenuti negli elenchi definitivi del D.P.R. 2043/63 non più cittadini italiani.
Le notizie ufficiali richieste dall’ANED e pervenute dai parlamentari e dagli organismi proposti forniscono le seguenti situazioni applicative, della Legge 791/80:
3. (24.3.1983)
– domande pervenute alla Commissione n° 40.000
– delibere concessive trasmesse dalla Commissione alla Direzione Generale n° 2.531
– Provvedimenti adottati dalla Direzione Generale n° 2.257
– Provvedimenti trasmessi alla Ragioneria Centrale per il successivo inoltro alla Corte
dei Conti (Uff. Controllo Tesoro) per gli adempimenti di competenza n° 1.931
4. (9.7.1988)
– delibere concessive del vitalizio totalmente rilasciate al 31.12.1987
(già registrate alla Corte dei Conti) di cui 3031 uomini e 558 donne n° 3.589
– delibere concessive riferite a nominativi già contenuti negli elenchi definitivi
D.P.R. 2043/63 n° 2.930
– delibere concessive a nuovi richiedenti non inseriti negli elenchi D.P.R. 2043/63 n° 659
– età media uomini 60 – 72
– età media donne 53 – 58 anni
– beneficiari dell’assegno vitalizio deceduti n° 37
5. (10.6.1988) – Riunione esecutivo ANED (La Spezia) Emilio Foa riferisce:
– le pratiche aperte sono n° 47.350 di cui trattate n° 44.000
– le concessioni deliberate n° 3.607
6. (31.1.1989)
– beneficiari dell’assegno nell’anno 1988 n° 2.628
– stanziamento nel Bilancio di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1988 18 miliardi, dì lire
Il costo pro capite dell’assegno vitalizio è stato per l’anno 1988 di Lit. 5.590.200, quindi Lit. 5.590.200 x 2.628 = Lit. 15.026.457.700 l’ammontare orientativo pro capite dell’assegno vitalizio per l’anno 1989 sarà di Lit. 5.68 1.000

I beneficiari del D.P.R. 2043/63 al 22.5.1968 (indennizzo) erano n° 4.923
I beneficiati della Legge 791180 (vitalizio) già contenuti nell’elenco del D.P.R.
2043/63 al 9.7.1988 erano n° 2.930
risultano quindi mancanti circa n° 2.000
(1.000 sono da ritenere deceduti in venti anni 1968-1988) e di loro circa 400 sono stati nominativamente accertati con il censimento effettuato dalla Segreteria Nazionale dell’ANED presso le sezioni, per il periodo 1980-1988 in quanto già titolari dell’assegno vitalizio, mentre altri 1.000 sono da ritenere non più cittadini italiani).
Vanno aggiunti i nuovi beneficiari del vitalizio che non hanno percepito l’indennizzo n° 659
Questo necessario preambolo consente di determinare economicamente le richieste contenute del Disegno di Legge n° 379 del 5.8.1987 con elementi più probanti.
Per una più agevole consultazione, trascrivo integralmente l’art. 1:

Art.1

1. L’assegno vitalizio, di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n° 791, è reversibile ai familiari superstiti ai sensi (A) delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
… L’assegno, di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della (B) legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti (C) in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima dell’entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791 (D).
All’esame le richieste risultano essere almeno quattro, che indicherò per semplificare con A. B. C. D. ed occorre premettere che l’importo dell’assegno vitalizio è uguale, sia che percepito direttamente dal superstite, sia che reversibile al familiare (così come per i perseguitati politici).

A.) Reversibilità dell’assegno vitalizio (18.11.80 – 31.12.88) periodo anni otto; deceduti circa 400 x Lit. 5.681.000 (mediamente 50 decessi annui)
Lit. 2.272.400.000
B.) Reversibilità a coloro che viventi al 25.5.1968 (indennizzo) sono deceduti entro il 18.11.1980, ossia prima dell’entrata in vigore della legge 791 (vitalizio) periodo anni tredici; deceduti circa 600 x Lit. 5.681.000
Lit. 3.408.600.000
C.) Reversibilità a coloro che sono deceduti dal 6.5.45 (Liberazione) al 25.5.1968 (Indennizzo) – periodo anni ventiquattro; deceduti circa 1200 x Lit. 5.681.000
Lit. 6.817.200.000
D.) Reversibilità ai familiari che sono deceduti in deportazíone che potranno “optare” tra l’attuale pensione di guerra e la reversibilità del vitalizio
-vitalizio n° 3.200 x Lit. 5.681.000 = 18.179.200.000
-pensione n° 3.200 x Lit. 2.548.922 = 8.156.990.400
Lit. 18.179.200.000-8.156.990.400= Lit. 10.022.649.600

Tuttavia questi numeri non debbono sorprendere perché occorre subito tenere presente nelle singole richieste le disposizioni vigenti in materia di “reversibilità”. E’ mia convinzione che la normativa vigente in materia di reversibilità, consente di valutare con buona attendibilità un 40-45% dei familiari superstiti aventi diritto alla reversibilità dell’assegno vitalizio con una richiesta economica di 400 x 40% x 5.681.000 = Lit. 908.960.000 (A)
Occorre peraltro considerare in questa ipotesi che non esiste un nuovo esborso da parte del Ministero del Tesoro in quanto una semplice partita di giro consente al familiare superstite di subentrare al superstite deceduto (e quando ne abbia diritto).
Se si evincerà una maggiore disponibilità finanziaria si potrà integrare il punto (B) ed avremo
600 x 40% x 5.681.000 = Lit. 1.363.440.000 (B)
quindi (A) + (B) = Lit. 2.272.400.000 (AB)
oppure più compiutamente (A + B + C) =
2.200 x 40% x 5.681.000 =Lit. 4.999.280.000 (ABC)
mentre il punto (D) riferito esclusivamente ai deceduti in deportazione e per ì quali i familiari percepiscono una pur esigua pensione, avremo presumibilmente (per opzione)
9393 – 2393 (55 decessi/anno x 44 anni)
7.000 x 45% = 2.300 x 5.681.000 = Lit. 10.022.649.600 (D)
Certamente la soluzione (A + B + C + D) per un importo presunto di Lit. 15.221.929.600
N.B. tutti i conteggi sono riferiti agli emolumenti percepiti alla data del 10.3.1989.

Ciò premesso, ritengo aver sufficientemente approfondito e sviluppato gli elementi che consentono di seriamente quantificare le proposte contenute nel disegno di legge la cui discussione e approvazione non può ulteriormente attendere.
La descrizione numerica vuole essere un contributo propositivo che mi sembra difficilmente confutabile, anche da parte degli organi burocratici e legislativi e vuole essere un elemento illustrativo di supporto agli amici parlamentari forse per ridefinire un nuovo disegno di legge con opportune modifiche e integrazioni da sostenere in fase di presentazione alle Camere.

Italo Tibaldi
 

 

I beneficiari Aned
Qui di seguito riportiarno un quadro riepilogativo della situazione degli associati dell’ANED beneficiari dell’assegno vitalizio, rilevati nominativamente dagli elenchi pubblicati sul Triangolo Rosso, con l’indicazione delle fasce d’età e raggruppati secondo i campi principali, al 31.12.1988
 
1893-1900 n° 38 anni 96 – 89
1901-1910 n° 238 anni 88 – 79
1911-1920 n° 779 anni 78 – 69
1921-1930 n° 1464 anni 68 – 59
1931-1937 n° 9 anni 58 – 52
Totale n° 2628

 
Viventi
Deceduti
Totale
Auschwitz-Birkenau 332 29 361
Bergen Belsen 16   16
Buchenwald 190 30 220
Dachau 518 73 591
Dora 172 31 203
Flossenburg 196 17 213
Mauthausen 528 80 608
Ravensbriick 97 8 105
Unterluss 17 2 19
Altri campi 231 61 292