Pubblicato il “procedimento di attuazione” della legge 94

A
Competenza
La trattazione e la definizione delle istanze per conseguire, da parte dei familiari superstiti, i benefici di cui all’art. 1, legge n. 94 del 1994, è attribuita alla Divisione VII, estendendone l’attuale competenza in materia, riferita alla “emissione di provvedimenti riguardanti gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.” (D.M. 24 novembre 1993).
Per le partite dirette in corso di pagamento, in caso di morte dei titolari, le Direzioni provinciali del tesoro, che hanno in carico la relativa partita, sono competenti ad attribuire, in via definitiva, il trattamento di reversibilità ai soggetti aventi diritto. Copia del relativo provvedimento dovrà essere trasmessa alla scrivente Direzione Generale. B
Soggetti beneficiari
In analogia al sistema previsto dal DPR n. 915 dei 1978, il trattamento di reversibilità compete alla vedova e agli orfani del titolare di trattamento diretto, alle condizioni previste dal sopra richiamato T.U. n. 915 del 1978.
Ove il dante causa sia deceduto in campo di sterminio o per infermità comunque direttamente ricollegabili alla deportazione, in assenza degli altri soggetti (vedova e orfani), il trattamento potrà essere attribuito ai genitori o assimilati, alle condizioni stabilite dal più volte richiamato D.P.R. n. 915 del 1978; tra detti soggetti, non sono piy compresi i collaterali, in virtù di quanto disposto dall’articolo 5 della legge n. 656 del 1986.
C
Misura del trattamento e concorso fra più soggetti
Si dispone che, in analogia alla soluzione adottata in sede di applicazione della legge n. 932 del 1980, anche l’assegno previsto dalla legge 18 novembre 1980 n. 79 1, reso reversibile ai familiari superstiti dalla legge n. 94 del 1994, sia attribuito ai beneficiari indretti nella misura intera, corrispondente al trattamento minimo INPS, con gli aggiornamenti relativi. A titolo di 130 mensilità, spetta altresi un’aliquota, pari ad un dodicesimo del trattamento di cui sopra, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1338, e successive modifiche. Le ipotesi di concorso fra più soggetti aventi diritto sono regolate dalle norme del D.P.R. n. 915 del 1978, in quanto compatibili.
D
Condizioni e requisiti
Per conseguire la reversibilità dell’assegno vitalizio, l’art. 1 della legge n. 94 del 1994 richiede che i familiari superstiti abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
Circa il requisito dell’età pensionabile, stante l’evoluzione normativa in materia, si ritiene far riferimento al limite del 650 anno.
Per il requisito alternativo dello stato di invalidità, si dispone che l’accertamento sia effettuato mediante visita collegiale presso le Commissioni mediche periferiche per le Pensioni di Guerra, con le modalità e i criteri in atto per il riconoscimento della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro in materia pensionistica di guerra.
Con riferimento al sistema pensionistico di guerra e in analogia a quanto richiesto anche per l’attribuzione dei benefici ai congiunti degli ex perseguitati politici, resta fermo per alcuni soggetti (orfani, genitori e assimilati) che il conferimento del trattamento in parola è altresì subordinato alla sussistenza delle condizioni reddituali, nei limiti fissati dall’art. 70 del D.P.R. n. 915 del 1978 e successive variazioni.
Ulteriore condizione per l’attribuzione ed il mantenimento dell’assegno vitalizio è il possesso della cittadinanza italiana, come stabilito dall’art. 10, 50 comma, della legge 8 ottobre 1986 n. 656.

 

Cosl delineato il sistema, si dispone in via operativa quanto segue.

Con la legge indicata in oggetto (pubblicata sulla G.U. n. 31 dell’8 febbraio 1994) è stata integrata e modificata la precedente normativa riguardante le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.: in particolare, l’art. 1 – in analogia a quanto disposto dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1980 n. 932 per i familiari dei perseguitati politici e razziali – ha reso reversibile ai familiari superstiti l’assegno vitalizio, pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale, concesso dalla legge 18 novembre 1980 n. 791 ai cittadini italiani deportati nei campi di sterrmnio.
L’assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all’art. 1 della legge n. 791 del 1980, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980 n. 791.
La volontà del legislatore di parificare le posizioni delle due categorie di soggetti (familiari di ex deportati nei campi di sterminio e di ex perseguitati politici antifascisti e razziali), eliminando la preesistente disparità di trattamento, consente di superare i problemi interpretativi posti dall’art. 1 della legge in oggetto richiamando le soluzioni a suo tempo adottate dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali, in sede di applicazione della legge 23 dicembre 1980 n. 932.
Sulla base di tali criteri applicativi e armonizzando, per quanto possibile, il sistema con le diverse norme di riferimento, sia dell’INPS che della pensionistica di guerra, si dispone:

1) Il procedimento si inizia a domanda, che deve essere indirizzata alla competente Divisione VII della Direzione Generale dei Servizi vari e delle Pensioni di Guerra ovvero alla Direzione provinciale del tesoro che aveva in carico il ruolo di pagamento della partita diretta. L’istanza dei familiare superstite non è soggetta a decadenza (in analogia a quanto stabilito dall’art. 2 della legge n. 791 del 1980). In sede di prima applicazione, nell’ipotesi in cui il dante causa sia deceduto prima della legge n. 94 del 1994 e l’istanza dei familiare superstite sia prodotta entro l’anno dalla data di entrata in vigore della legge suddetta, i benefici decorreranno dal 23 febbraio 1994, se a tale data sussistano i requisiti richiesti; decorreranno invece dalla successiva data in cui si verifichino le condizioni richieste, qualora l’istanza sia prodotta entro l’anno da quest’ultima data, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se l’istanza sia presentata oltre l’anno. Qualora il dante causa venga a morte dopo la legge n. 94 del 1994, i benefici decorreranno dal giorno successivo alla morte ovvero dall’epoca del verificarsi delle condizioni, se la domanda sia prodotta rispettivamente entro l’anno dalla morte o entro l’anno dal verificarsi delle condizioni; altrimenti, in conformità
del criterio generale, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

2) Se l’apposita Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. non si è pronunciata sulla avvenuta deportazione, la Divisione VII dovrà preliminarmente acquisire detta attestazione. Se la predetta Commissione ha negato l’attestazione e tale provvedimento è definitivo, l’istanza per conseguire i benefici di cui all’art. 1 della legge n. 94 del 1994 viene definita con determinazione negativa. Se la Commissione si è già pronunciata favorevolmente, ovvero rilascia l’attestazione, il procedimento prosegue per l’accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti (stato civile, cittadinanza, età pensionabile o, in alternativa, stato di inabilità, eventuali condizioni reddituali).

3) All’esito di tale istruttoria, l’istanza sarà definita con determinazione concessiva o negativa. Nell’ipotesi di accoglimento della domanda, con emissione del provvedimento concessivo, il pagamento sarà effettuato, come per le partite dirette, a mezzo di ruolo di spesa fissa, da assegnare in carico alle Direzioni provinciali del tesoro territorialmente competenti e, per i residenti all’estero, alla Direzione provinciale del tesoro di Roma-Estero.

4) Anche le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla legge 29 gennaio 1994 n. 94 rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
à applicabile in materia l’art. 10 della legge 6 ottobre 1986 n. 656.

 

A cura della Direzione Generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del ministero del tesoro