ITALO TIBALDI – Procediamo nei lavori intanto salutando il Vicesindaco di Prato che è qui con noi.

MAFFEI – Sapete già che il sindacò di Prato ha portato l’attenzione e il calore della città a questo vostro congresso. Questa è una città di lavoro, è una città che ha combattuto, che ha portato un contributo determinante nefla lotta antifascista e nella lotta di Resistenza, questa memoria noi la vogliamo conservare. In questa radice noi troviamo anche l’impegno per il nostro futuro. Noi crediamo che il vostro messaggio soprattutto ai giovani, agli amministratori, ai lavoratori sia un messaggio attuale. Proprio per questo vi ringraziamo, proprio per questo vi auguro buon lavoro, proprio per questo abbiamo tenuto alla vostra presenza e confermiamo l’attenzione ed il calore con il quale seguiamo i lavori del vostro congresso. Grazie.

GIANFRANCO MARIS – Passiamo a modifiche statutarie che sono state proposte. Abbiamo il notaio presente che ringraziamo. Le modifiche statutarie sono di estrema marginalità; è soltanto per metterci in regola con la coscienza. Praticamente noi abbiamo fatto un congresso ogni 4-5 anni con uno statuto che ci avrebbe obbligato a farlo ogni due anni. Perché non lo facevamo ogni due anni? Non perché quelli che erano stati eletti avessero la bramosia di andare avanti ancora un po’ a essere dirigenti, ma perché per raccogliere i soldi che ci servono per fare un congresso ci vorrebbero 16 anni ogni volta. Quindi non potendo fare diversamente disattendevamo lo statuto. Ora noi vogliamo almeno metterci in pace con la nostra coscienza e modificare lo statuto. Là dove c’è scritto “ogni due anni”, metterci “almeno ogni 4 anni”, in modo che se abbiamo i soldi lo facciamo, se ogni due anni c’è una questione molto rilevante positivamente lo possiamo fare, altrimenti abbiamo la possibilità ogni quattro anni. Le modifiche sono tutte di questo tipo, tranne una che si discosta da questo modulo, ed è la modifica dell’art. 8 nel comma in cui prevede che il Consiglio nazionale elegge nel suo seno il presidente, due vicepresidenti, il segretario generale. Io proporrei tre vicepresidenti per avere la possibilità di avere qualcuno che segua le questioni dell’ammodernamento tecnico, qualcuno che segua le questioni dei collegamento con le banche dati internazionali, cioè per una questione operativa di lavoro in modo che l’Ufficio di presidenza sia un po’ più ampio. E poi le ulteriori modifiche riguardano il numero delle volte che deve riunirsi l’Ufficio di presidenza, qualche volta in più nel corso dell’anno; invece il Consiglio soltanto quando è necessario, con un minimo e in via assoluta non meno di una o due volte all’anno. Un’altra modifica di rilievo è quella dell’art. 24, perché l’art. 24 precedente diceva: “Uassociazione ha durata illirnitata, può essere sciolta per decisione del congresso nazionale, in caso di scioglimento i beni dell’associazione saranno devoluti ad unIppera di assistenza per l’infanzia”. Questo è il vecchio statuto. lo ritengo che sia giusto oggi modificarlo così: “In caso di scioglimento i beni dell’associazione saranno devoluti ad una fondazione avente i medesimi scopi dell’associazione”. Insomma, per quanto riguarda il patrimonio (perché i nostri film, le nostre memorie, le nostre edizioni, tutto questo è patrimonio, lasceremo pochissime lire), vogliamo che esso vada a qualcuno che possa continuare ad utilizzarlo adeguatamente.

GIANFRANCO MARIS – lo credo che si possa passare alla votazione. Chi è d’accordo per approvare alzi la mano. Chi non è d’accordo alzi la mano. Chi si astiene? Approvato all’unanimità.

Il nuovo Statuto dell’Aned approvato dal Congresso
 

NOTAIO – Il congresso nazionale, udita la relazione del presidente, all’unanirnità delibera di prevedere statutariamente che il congresso nazionale debba essere convocato in seduta ordinaria almeno ogni quattro anni, piuttosto che ogni due anni come attualmente previsto, di prevedere statutariamente che i membri del Consiglio nazionale durino in carica quattro anni, il
in luogo di due anni come attualmente previsto, che il Consiglio nazionale sia convocato almeno una volta all’anno, in luogo di due volte all’anno come attualmente previsto, che il Consiglio medesimo elegga nel suo seno tre vicepresidenti in luogo di due vicepresidenti come attualmente previsto, ciascuno dei quali potrà presiedere il Consiglio nazionale in assenza del presidente, di prevedere statutariamente che il Corriitato di presidenza duri in carica quattro anni in luogo di due anni come attualmente previsto, e che il Comitato medesimo sia convocato almeno due volte all’anno piuttosto che sei volte all’anno come attualmente previsto. Di prevedere statutariamente che il collegio nazionale dei probiviri duri in carica quattro anni in luogo di due anni come attualmente previsto, di prevedere statutariamente che il collegio nazionale dei sindaci duri in carica quattro anni in luogo di due anni come attualmente previsto. Di prevedere statutariamente per il caso di scioglimento dell’associazione la devoluzione dei beni della stessa ad una fondazione che abbia i medesimi scopi dell’associazione, in alternativa e in via subordinata la devoluzione a favore di un’opera di assistenza dell’infanzia già prevista attualmente. Di modificare gli artt. 8, 9,, 10, 12, 13 e 24 dello statuto sociale come proposto dal Presidente. Null’altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolto il presente congresso nazionale alle ore 11. Si allega il presente verbale sotto la lettera A il testo aggiornato dello statuto previa lettura da me notaio data nel comparente presenti gli intervenuti. Darò a voi lettura del testo aggiornato del vostro statuto.

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPORTATI POLITICI NEI CAMIPI NAZISTI ANED.

Titolo Iº denominazione.

Art l. E’ costituita un’associazione nazionale tra gli ex deportati politici e razziali nei campi di concentramento nazisti, i KZ, ed i familiari dei caduti con la denominazione Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti Aned con sede in miilano.

Titolo II Caratteri e scopi.

Art. 2. l:associazione è democratica ed apartitica, riafferma e persegue gli ideali obiettivi della Resistenza.

Art. 3. Scopi dell’associazione sono: a) conseguire il riconoscimento giuridico di tutti i deportati politici e razziali come combattenti della libertà; b) riunire in fraterna solidarietà i deportati.italiani ed i familiari dei caduti; e) avviare a concreta esecuzione dell’attuazione della Carta costituzionale il testamento ideale dei caduti; d) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il grande contributo dei deportati alla causa della Resistenza e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace; e) raccogliere documenti ai fini della storia della Deportazione; f) stabilire rapporti di arnichevole e stretta collaborazione con le associazioni della Resistenza e della Deportazione nazionali ed estere; g) intervenire presso l’autorità a tutela degli ex deportati e dei familiari dei caduti propugnando l’adozione delle necessarie provvidenze legislative; h) svolgere tutta la possibile opena di assistenza morale e materiale nei confronti dei soci; i) adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti, anche promuovendo forme associative e cooperativistiche;
l) provvedere alla ricerca dei luoghi di sepoltura dei caduti, ed al rimpatrio delle salme gloriose; m) esplicare ogni altra attività tendente al conseguimento degli scopi suddetti.

Titolo III Soci.

Art. 4. Sono soci ad honorem i deportati politici e razziali caduti nei campi nazisti e coloro che siano deceduti successivamente a causa dei patimenti e delle sevizie subite durante la deportazione.

Art. 5. Sono soci su domanda documentata: a) i cittadini italiani che per motivi politici e razziali furono deportati nei campi nazifascisti; b) i familiari dei caduti.
Le domande di ammissione devono essere presentate alla sezione competente per territorio.

Art 6. Non possono fare parte dell’associazione coloro che, pur avendo i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, se ne siano resi indegni. Avverso la negata iscrizione a socio da parte del Comitato direttivo sezionale è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato.

Titolo IV Organi direttivi ed anirninistrativi.

Art. 7. Organi dell’associazione sono il Congresso nazionale, il Consiglio nazionale, il Cornitato di Presidenza, il Collegio nazionale dei probiviri, il Collegio nazionale dei sindaci, le Sezioni.

Art. 8. Il Congresso nazionale è l’organo supremo dell’associazione ed è costituito dai soci rappresentati dai loro delegati eletti nelle singole sezioni eletti in assemblee precongressuali nel rapporto di un delegato ogni 30 soci o frazione di 30. Ogni delegato rappresenta al congresso il numero di soci da cui ha avuto il mandato. Il congresso delibera sulle questioni inerenti la vita e le funzioni dell’associazione, sulla relazione morale e finanziaria predisposta dal Consiglio nazionale, elegge il nuovo Consiglio nazionale, il collegio nazionale dei probiviri, il collegio nazionale dei sindaci. Il congresso è convocato in seduta ordinaria almeno ogni quattro anni dal Consiglio nazionale che ne stabilisce la sede e la data. Può essere convocato in seduta straordinaria quando il Consiglio nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta almeno da un terzo dei soci. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Il congresso è regolarmente costituito quando siano presenti tanti delegati da rappresentare almeno la metà dei soci. Qualora la prima convocazione vada deserta si procederà, dopo che siano trascorse almeno tre ore, ad una seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le debberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, di massima le votazioni saranno effettuate per alzata di mano, ma il congresso potrà optare per altro sistema di votazione.

Art. 9. Il Consiglio nazionale è composto di non meno di 25 e non più di 75 membri eletti dal congresso nazionale, i quali durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il congresso nazionale prima di procedere alle elezioni determina il numero dei membri del Consiglio nazionale. E Consiglio nazionale discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi e gli inventari. Ha potere deliberativo su ogni materia che concerne la vita dell’associazione nell’ambito delle direttive approvate dal congresso nazionale e fissa per ciascun anno l’ammontare della quota associativa. Il Consiglio nazionale viene convocato dal Cornitato di presidenza almeno una volta all’anno o quando ne facciano espressa richiesta non meno di un terzo dei consiglieri nazionali. La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che deve essere tenuta a distanza di almeno un’ora, la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. In ogni caso il Consiglio decide a maggioranza assoluta, nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno il presidente dell’associazione, tre vicepresidenti, il segretario generale, il Segretario amministrativo, il Tesoriere, che tutti insieme formano il Comitato di presidenza. Il Consiglio nazionale viene presieduto dal Presidente ed in sua assenza da uno dei tre Vicepresidenti. Il Consiglio nazionale ha facoltà di esonerare i Consigli direttivi delle sezioni che non si siano attenuti allo spirito ed alle norme dello statuto o che presentino gravi irregolarità armi-rinistrative. t di sua competenza in tale eventualità la nornina di un commissario straordinario che dovrà procedere a nuove elezioni nel tennirre di due mesi.

Art 10. Il Comitato di presidenza eletto come nel precedente articolo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili. Esso cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale ed ha diritto di controllo sull’attività delle sezioni. Il comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente alrneno due volte all’anno con un preavviso minimo di cinque giorni. Nei casi urgenti potrà essere convocato telegraficamente senza l’osservanza del termine predetto. Esso decide ogni deliberazione a maggioranza dei presenti, nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Al Comitato di Presidenza compete l’ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria è di competenza del Consiglio nazionale.

Art 11. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio nazionale ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione. In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono assunte da uno dei due Vicepresidenti.

Art. 12. Il Collegio nazionale dei probiviri è composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti. Dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Elegge nel suo seno un Presidente. E, Collegio esprime parere in materia disciplinare qualora venga sottoposta al suo esame dagli organi statutari dell’Associazione e delibera sui ricorsi ad esso proposti contro i provvedimenti di espulsione dei soci.

Art. 13. Il Collegio nazionale dei sindaci è composto di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. Dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E Presidente del Collegio viene eletto nel suo seno, il Collegio controlla la gestione degli organi centrali e periferici dell’Associazione, accerta la regolarità dei bilanci e può procedere in qualsiasi momento, anche a mezzo di singoli componenti del Collegio stesso, ad ispezioni ed accertamenti. Le Sezioni possono avere propri organi di controllo consistenti in un Collegio di revisori di 3 membri eletti dall’Assemblea sezionale dei soci. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti. E Presidente del Collegio è scelto nel suo seno. Gli organi sezionali di controllo accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto ed effettuano saltuarie verifica di cassa.

Art. 14. I membri del Collegio nazionale dei probiviri e del Collegio nazionale dei sindaci possono assistere alle riunioni del Comitato di Presidenza con voto consultivo.

Art. 15. Le Sezioni sono costituite nelle località ove sono iscritti numero di soci non inferiore a 15. In ogni Comune non può esservi più di una Sezione. Le Sezioni curano l’attività nell’ambito della loro competenza territoriale ed hanno facoltà di prendere iniziative per l’affermazione della Associazione nell’ambito dello Statuto e previa consultazione con il Comitato di Presidenza al cui controllo le Sezioni sono sottoposte.
Organi della Sezione sono: l’Assemblea, il Consiglio, il Comitato Direttivo, il Collegio dei revisori.
L’Assemblea sezionale è convocata dal Presidente della Sezione su delibera del Comitato Direttivo che ne fissa il luogo e l’ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio sezionale, il comitato Direttivo, il Presidente della Sezione lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci e non oltre il trentesimo giorno dalla data della richiesta. L’Assemblea sezionale discute ed approva la relazione morale e finanziaria sulla gestione; elegge e revoca il Presidente della Sezione ed i membri effettivi e supplenti del Consiglio sezionale; delibera su tutti gli argomenti posti all’o.d.g.; qualora lo ritenga opportuno elegge un Collegno di revisori composto di 3 membri. All’Assemblea partecipano tutti i soci della Sezione; questi possono farsi rappresentare da un altro socio su delega scritta, ma ogni socio non può avere più di 5 deleghe. La validità dell’assemblea in prima convocazione richiede l’intervento personale o per delega di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due ore, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati; delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio sezionale è composto dal Presidente e da non meno di 6 membri scelti fra i soci. Viene eletto dall’Assemblea sezionale, dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio sezionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, ma può essere convocato dal Presidente della Sezione ogni volta che si ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, anche su invito del Consiglio nazionale. Il Consiglio sezionale convoca in via straordinaria l’Assemblea sezionale; elegge fra i suoi componenti il Comitato Direttivo composto di non meno di 3 membri, compreso il Presidente della Sezione, ed il Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento; approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale; delibera sull’ammissione dei soci e propone al Consìglio nazionale i provvedimenti di espulsione dei medesimi; adotta le misure disciplinari di cui all’art. 16; delibera sui provvedimenti assistenziali a favore dei soci. Il Comitato Direttivo provvede all’ordinatia amministrazione della Sezione, predispone il bilancio preventivo che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio sezionale non oltre il 30 novembre, ed il conto consuntivo che dovrà essere presentato al Consiglio stesso non oltre il 31 marzo di ogni anno. E Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.

Titolo Vº Disciplina

Art. 16. Nei confronti dei soci possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari: deplorazione, sospensione, espulsione. 1 provvedimenti disciplinari di deplorazione e di sospensione sono adottati dal Consìglio sezionale e contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio nazionale entro un mese dalla comunicazione che deve essere fatta al socio a mezzo di raccomandata. Uespulsione è di competenza del Consiglio nazionale su proposta del Consiglio sezionale. Contro il provvedimento di espulsione l’interessato può ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri entro tre mesi dalla comunicazione.

Titolo VI Bilanci ed esercizio sociale

Art. 17. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi associativi e da eventuali donazioni, lasciti, sovvenzioni pubbliche e private. L’Associazione provvede all’ordinaria amministrazione coi proventi derivanti dalle rendite patrimoniali, dalle quote sociali e da eventuali contributi facoltativi.

Art. 18. L:esercizio sociale decorre dal I’ gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre il Consiglio nazionale ed i Consigli sezionafi compileranno i propri bilanci di previsione per l’anno seguente ed entro il mese di marzo redi,geranno il conto consuntivo con il relativo inventario. Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell’Associazione sono disciplinati secondo le norme e le consuetudini che regolano l’amministrazione del patrimonio degli enti morali.

Art. 19. Lo stemma dell’Associazione consiste in un triangolo rosso comprendente le lettere IT in nero conforme al modello allegato al presente Statuto in originale.

Art. 20. La bandiera è costituita da un drappo dai colori nazionali sul quale è riprodotto lo stemma sociale e l’iscrizione Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti.

Art. 21. Il distintivo è analogo allo stemma sociale ed è uguale per tutta l’Associazione, come pure la tessera di riconoscimento giusto il modello allegato al presente Statuto.

Art. 22. La festa dell’Associazione ricorre il 5 maggio, data di liberazione di Mauthausen, ultimo campo liberato.

Art. 23. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti.

Art. 24. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo per decisione del Congresso nazionale. In caso di scioglimento i beni dell’Associazione saranno devoluti ad una Fondazione avente i medesimi scopi dell’Associazione, ovvero, in via subordinata, ad un’opera di assistenza per l’infanzia. lo vi ringrazio per la gentile attenzione e pazienza che mi avete dedicato, e vi auguro un buon ritorno alle vostre case, e soprattutto che si realizzino effettivamente gli scopi che sono alla base della vostra Associazione, che, se mi consentite, a mio sommesso avviso sono di grossa qualità.

MARIS – Dopo avere sentito le parole di Arrigo Boldrini proporrei un telegramma del nostro congresso alla Subrior di Belgrado: “L` XI’ Congresso nazionale dell’Associazione ex Deportati politici nei campi nazisti si associa alle richieste già sostenute anche dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia per porre fine all’embargo sollecitando nel coritempo le trattative per la pace e la soluzione dei problemi della Bosnia Erzegovina. Il valore morale dell’impegno della nostra Associazione rappresenta un patrimonio nazionale ed europeo che sottolineano il valore della nostra richiesta e della nostra adesione. Con le più vive cordiahtà”. Siamo d’accordo tutti? L’applauso corrisponde a un sì. Diamo la parola al presidente della commissione elettorale per i nuovi organismi nazionali.