Sentenza n.751/2002
Udienza Pubblica 08.02.2002
RG. 011505/2002
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Composto dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere
2. Dott. RIGGIO Gianfranco Consigliere
3. Dott. VANCHERI Angelo Consigliere
4. Dott. CANZIO Giovanni Consigliere
Ha pronunciato la seguente
sentenza
Sul ricorso proposto da:
1. SEIFERT Michael, nato il 16.03.1924, avverso la sentenza della Corte Militare di Appello di Verona, in data 18.10.2001.
Visti gli atti, la sentenza e il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI Angelo,
Udito il Procuratore Generale Militare, in persona del Dott. Roberto Rosin, ti quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi, per le parti civili, Paw. Alfredo Loner nell’interesse del Comune di Bolzano, e, per delega dell’aw, Canestrini, nell’interesse dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane;
e l’aw. Gianfranco Maris, nell’interesse dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) e dell’Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED), i quali hanno concluso come da rispettive comparse, chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, aw. Francesco Caroleo Grimaldi, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.2001 la Corte Militare di Appello – Sezione Distaccata di Verona – confermava in foto la sentenza emessa il 24.11.2000 dal Tribunale Militare della stessa città nei confronti di SEIFERT MICHAEL, il quale era stato dichiarato colpevole del reato di violenza aggravata e continuata, con omicidio, di cui agli arti. 81 cpv., 110, 575, 577 n.3, 61 n.4 C.P., 13 e 185 C.P.M.P., e condannato alla pena dell’ergastolo, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per avere cagionato, da solo e in concorso con altri militari, senza necessità e per cause non estranee alla guerra e mentre prestava servizio con il grado di “Gefreiter” delle S.S. presso il campo di concentramento di Bolzano, la morte di undici persone, che si trovavano internate presso il suddetto campo durante lo stato di guerra tra l’Italia e la Germania tra il dicembre 1944 e l’aprile 1945, agendo con premeditazione e crudeltà ed adoperando atroci sevizie nei loro confronti, come meglio specificato nei capi di imputazione.
La Corte suddetta, nel respingere le doglianze dell’appellante – che, non contestando la sua responsabilità nei fatti attribuitigli, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale militare e lamentato il diniego delle attenuanti generiche – osservava che, apparendo comprovato che egli era un appartenente alle S.S. con il grado di caporale (e quindi facente parte di una formazione integrata nelle forze armate tedesche ed avente indubbia natura di corpo militare) e che l’azione delittuosa ascrittagli era sicuramente da considerare come “non estranea” al conflitto in corso e posta in essere non certo per ragioni di mera persecuzione politica o razziale, non poteva che riaffermarsi la giurisdizione dei tribunali militari; e che, avuto riguardo alla inaudita gravita, disumanità e malvagità che avevano caratterizzato la sua condotta, apparivano del tutto marginali gli aspetti positivi evidenziati dalla difesa ai fini della concessione delle attenuanti generiche, come la sua giovane età al momento dei fatti, il lunghissimo lasso di tempo trascorso senza commettere altri reati, ‘avere agito per ordini superiori e la sua attuale età avanzata.
Respingeva altresì altre eccezioni procedurali non avanzate con l’atto di impugnazione, ma proposte nel corso del giudizio di appello.
Fra queste, la nullità dell’avviso ex ari. 169, co.3, e.p.p. in quanto redatto in lingua inglese e non, come previsto dall’ari. 63 delle disp. att. c.p.p,, nella lingua ufficiale dello Stato di nascita dell’imputato (nella specie l’Ucraina); la violazione dell’ari 164 c.p.p. per omessa rinnovazione dell’invito ad eleggere domicilio a conclusione di ogni fase processuale; la mancata applicazione dell’amnistia di cui all’art. 2, lett. b) del D.P.R. 4.6.1966 n.332. In ordine a tali eccezioni la Corte territoriale militare osservava rispettivamente:
1) in ordine alla dedotta nullità per mancata osservanza del terzo comma dell’alt. 169 c.p.p., che l’avviso era stato redatto in una lingua (l’inglese) certamente conosciuta dall’imputato, dal momento che lo stesso risiedeva da oltre 40 anni a Vancouver in Canada;
2) in ordine alla asserita violazione delFart. 164 c.p.p., che, a differenza di quanto previsto per l’imputato irreperibile, nessuna norma impone la reiterazione dell’avviso ex art. 169, comma 3, c.p.p. a conclusione di ogni fase processuale;
3) in ordine alla mancata applicazione dell’amnistia di cui al D.P.R. 332/66, che il reato per il quale l’imputato era stato condannato non rientrava fra quelli previsti dal suddetto provvedimento di clemenza, sia perché punito con pena superiore ai tre anni, sia perché comunque non rientrante fra quelli qualificati come “speciali” dall’art. 2 del citato D.P.R., che prescrive che deve trattarsi di reati commessi da cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione con fini politici o in rapporto di connessione con essi, requisito non rawisabile nel caso in esame.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, l’imputato, lamentando:
1) Violazione degli arti. 169, comma 3, c.p.p. e 63 Disp. Att. stesso codice, e conseguente nullità del giudizio, sotto il profilo che l’invito ad eleggere domicilio in Italia, in mancanza di prove della conoscenza della lingua italiana, non avrebbe potuto che essere redatto nella lingua dello Stato di nascita dell’imputato, non ammettendo la disposizione de qua – a differenza della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, che prescrive che l’avviso deve essere redatto in una lingua conosciuta dall’imputato – l’uso di una lingua diversa, anche se in ipotesi da lui conosciuta, senza dire che, in ogni caso, l’asserita conoscenza da parte sua della lingua inglese era frutto di una semplice presunzione e non poteva considerarsi adeguatamente provata;
2) Violazione dell’art. 164 c.p.p., sul rilievo che, a differenza da quanto sostenuto dalla corte di merito, la norma predetta non distingue fra le varie ipotesi di elezione di domicilio e l’avviso ex art. 169 va ripetuto in ogni stato e grado del procedimento;
3) Mancata applicazione dell’amnistia di cui al D.P.R. 332/66, sul rilievo che, diversamente da quanto affermato dalla Corte militare di appello, anche i reati militari commessi tra il 25.7.1943 ed il 2.6.1946 da cittadini stranieri rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 2 del suddetto provvedimento di clemenza, senza distinzione tra reati militari e reati comuni, né è richiesto che gli stessi siano connessi con reati politici;
4) Mancanza di giurisdizione dei tribunali militari, sul rilievo che nella specie non era rawisabile alcuna connessione tra la violenza posta in essere dall’imputato e lo stato di guerra e relative operazioni belliche, dal momento che l’internamento delle persone, poi uccise nel campo di concentramento, era avvenuto per motivi esclusivamente politici e non per ragioni attinenti ad operazioni di tipo militare, e le azioni criminose poste in essere nel caso in esame erano collegabili a ragioni di persecuzioni politiche e razziali, con la conseguenza che doveva ritenersi mancante la qualificabilità dei fatti come reati militari;
5) Carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o, in suberdine, di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
Successivamente le parti civili costituite hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno confutato punto per punto le doglianze del ricorrente, chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutte le doglianze prospettate dalla difesa del Seifert sono prive di fondamento, ragion per cui il ricorso va respinto.
La nullità prospettata nel primo motivo di gravame, in conseguenza della mancata redazione dell’avviso previsto dal terzo comma dell’ari. 169 c.p.p., nella lingua dello Stato di nascita dell’imputato (Ucraina), secondo quanto prescritto dall’ari. 63 delle Disp. Att. c.p.p., – a prescindere dalla effettiva conoscenza o meno, da parte del Seifert, della lingua inglese (idioma nel quale l’avviso predetto era stato tradotto prima di essergli recapitato), e dalla connessa questione se tale conoscenza possa o meno consentire di superare la proposta eccezione – ha natura di nullità generale di tipo intermedio, secondo quanto previsto dagli arti 178, Ictt. e, c.p.p. e 180 stesso codice. Questa Corte, nella sua massima espressione, si è già espressa in tal senso a proposito delle conseguenze derivanti dalla mancata traduzione nella lingua dell’imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 12 del 31.5.2000, Jakani, che ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 10 del 12.1.1993). Si tratta di una nullità di ordine generale ai sensi dell’art 178 c.p.p., lett. C), riferendosi all’assistenza dell’imputato; tuttavia, non integrando omissione della citazione, né assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell’art 179, comma 1, dello stesso codice, tra le nullità assolute e insanabili, ma invece tra quelle che, pur potendo essere rilevate d’ufficio, non sono più suscettibili di rilievo o eccezione – se anteriori al dibattimento – dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
Tale decisione, che questo Collegio pienamente condivide, anche se specificamente concernente il decreto di citazione a giudizio e non l’invito a eleggere domicilio nel territorio italiano, può essere assunta, stante l’evidente parallelismo con la fattispecie in esame, come risolutiva, negli stessi identici termini, della questione portata all’esame di questa Corte, nel senso che l’omessa traduzione dell’invito a eleggere domicilio nella lingua indicata nell’art. 63 disp. alt. c.p.p. da luogo ad una nullità a carattere intermedio.
E poiché la surrichiamata eccezione di nullità, afferente alla fase degli atti preliminari, è stata nella specie avanzata per la prima volta con le conclusioni formulate nel giudizio di appello, anziché – come avrebbe dovuto avvenire secondo la specifica disposizione contenuta nell’art. 180 c.p.p. – prima della deliberazione della sentenza di primo grado, pur nel caso in cui se ne voglia ammettere la sussistenza, devesi considerare in ogni caso sanata, per cui la relativa doglianza non può trovare accoglimento.
2. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 164 c.p.p. –
Vero è, infatti che la norma predetta non distingue fra le varie ipotesi di elezione di domicilio, ma ciò non comporta affatto che l’invito ex art. 169, comma 3, c.p.p. vada ripetuto in ogni stato e grado del procedimento. La contraria affermazione del ricorrente si basa chiaramente su una erronea interpretazione della norma in esame, che, esprimendosi con la frase “la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento”, ha inteso significare che la elezione (o la dichiarazione) di domicilio, una volta effettuata, conserva valore in ogni stato e grado del procedimento, e non certo che occorre ripetere l’invito a eleggerlo (o dichiararlo) in ogni fase e grado. Solo nel caso in cui non si abbiano notizie sufficienti circa il luogo di residenza o di dimora all’estero dell’indagato, si deve procedere alla emissione del decreto di irreperibilità, nel qual caso (e solo in tale evenienza) si applicano le disposizioni contenute nell’ari. 160 c.p.p., che prescrivono la ripetizione delle ricerche a conclusione di ogni fase o grado del processo: ipotesi da escludere nella fattispecie in esame, nella quale il domicilio del Seifert in Canada era perfettamente noto sin dalla fase delle indagini preliminari.
3. L’applicabilità dell’amnistia di cui al D.P.R. 4.6.1996 n. 332 ai militari stranieri è stata esplicitamente esclusa da questa stessa Sezione con la sentenza n. 764 dell’11.3.2002, rie. Priebke, al cui contenuto, che qui deve intendersi ripetuto e trascritto, si fa espresso rinvio, dovendosi condividere pienamente le considerazioni in essa svolte.
Con tale pronuncia si è spiegato che, pur dovendosi ritenere che l’amnistia concessa con il suddetto provvedimento di clemenza si estende anche ai reati militari (con la sola eccezione di quelli specificamente esclusi dall’art. 5 del suddetto D.P.R.), tuttavia la stessa “riguarda soltanto i cittadini dello Stato italiano e non pure i cittadini stranieri”, come l’odierno ricorrente, il quale, quindi, non può invocare l’applicazione della suddetta amnistia.
4. Chiaramente infondata si appalesa anche l’eccezione concernente il difetto di giurisdizione dei tribunali militari.
Ed invero – a prescindere dalla considerazione che devesi ritenere principio ormai acquisito che gii appartenenti, come l’imputato, al corpo delle S.S. naziste, vanno indubitabilmente ricompresi nella denominazione di “militari”, essendo il suddetto corpo organizzato secondo gli schemi delle formazioni militari al comando tattico dell’esercito tedesco (v. Cass., Sez. I, sent. n. 897 del 10.2.1997, Priebke; Sez. I, sent. n. 898 del 18.2.1997, Hass) – è stato correttamente posto in risalto dalla Corte Militare di Appello che le azioni criminali poste in essere dal Seifert dovevano ritenersi strettamente connesse con lo stato di guerra, all’epoca in atto, e con le relative azioni belliche, a nulla rilevando che fossero eventualmente anche collegabili a motivi di persecuzione politica e razziale.
Nella fattispecie, riguardante fatti accaduti in un campo di concentramento organizzato militarmente e sorvegliato prevalentemente da militari, la connessione tra lo stato di guerra e la violenza esercitata dall’imputato nei confronti delle persone in esso ristrette si ricava dal diretto collegamento con l’emanazione di ben precisi ordini militari, attinenti in modo specifico ad azioni a pieno titolo inserite nel contesto bellico nel quale il Seifert agiva ed operava, sicché i crimini da lui commessi non possono che essere qualificati come reati “commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra”, secondo la previsione di cui all’art. 13 del c.p.m.g., o comunque come reati “commessi per cause non estranee alla guerra” da militari contro privati nemici, secondo quanto stabilito dall’ari. 185 stesso codice.
Il fatto che le vittime delle efferatezze poste in essere dall’imputato non avessero preso parte ad operazioni militari non comporta affatto, come pretende il ricorrente, il venir meno della giurisdizione militare, in quanto gli elementi che contano, ai fini della sussistenza di tale giurisdizione, sono la qualifica di “militare” del colpevole e la non estraneità alla guerra delle ragioni che lo hanno indotto ad usare violenza contro i civili.
Va quindi riaffermata la giurisdizione dei tribunali militari.
5. Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, va tenuto presente che la concessione di tali attenuanti risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Inoltre, tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento. Qualora il giudice di merito, nell’ambito del suo potere discrezionale, abbia ritenuto l’imputato immeritevole di tale beneficio e di tale convincimento abbia dato logica e convincente motivazione, il giudizio in tal modo espresso si sottrae ad ogni controllo in sede di legittimità Nella specie il diniego delle suddette attenuanti risulta ampiamente motivato con riguardo alla particolare gravita della condotta criminosa, alla inaudita intensità del dolo, desumibile dalle modalità particolarmente efferate degli omicidi, alla ineguagliabile malvagità e alla spiccata tendenza alla crudeltà, che hanno caratterizzato le azioni dell’imputato, e alla totale mancanza di manifestazioni di resipiscenza; mentre sono state ritenute come aventi peso decisamente inferiore, e quindi subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, gli aspetti posti in luce dalla difesa, come l’età avanzata, il tempo trascorso o la asseritamente affievolita capacità delinquenziale. Tale motivazione, in quanto non contrasta affatto né con i canoni della logica né con principi specificamente contenuti in norme giuridiche, non è in alcun modo censurabile in questa sede.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite Comune di Bolzano, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED), spese che si stima equo liquidare, per le prime due, in complessivi € 5.500,00 ciascuna, di cui € 500,00 per spese; e, per le altre, nella complessiva somma di € 6.050,00, di cui € 550,00 per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite Comune di Bolzano, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED), che liquida per le prime due in complessivi € 5.500,00 ciascuna, di cui € 500,00 per spese; e, per le altre, nella complessiva somma di € 6.050,00, di cui € 550,00 per spese. Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2002
Il Consigliere Estensore
Il Presidente