L’ultima legge approvata dalle Camere prima dello scioglimento

Vitalizio per gli ex deportati
 

Legge 29 gennaio 1994, n. 94 Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

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Art.1

1. L’assegno vitalizio, di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, N. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L’assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.

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Art. 2.

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subìto che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell’assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell’assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. E a carico dello Stato l’importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazìsta KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

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Art. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall’anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministro dei tesoro per l’anno 1994, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla rubrica “Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. t fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli:
CONSO

 

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Note

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 1:

– Il testo dell’art. 1 della legge 791 1980 (Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ) è il seguente:

“Art. 1 – Ai cittadini che, per ragioni di cui all’art. 1 del decreto dei Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell’assistenza medica farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste”.

Note all’art. 2:

– Per il testo dell’art. 1 della citata legge n. 791 1980, si veda la nota all’art. l.

La legge n. 3611974 reca: “Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali”.

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Lavori preparatori

Senato della Repubblica

(atto n. 267):

Presentato dal seri. Boldrini ed altri il 25 maggio 1992. Assegnato alla 1ª Commisione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 luglio 1992, con pareri delle commissioni 5ª e 1lª. Esaminato dalla l’ commissione il 26 maggio 1993. Relazione scritta annunciata l’8 giugno 1993 (atto n. 267 – relatore sen. Barbieri). Esaminato in aula e approvato il 15 giugno 1993.

Camera dei deputati

(atto n. 2802)

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente il 25 giugno 1993, con pareri delle commissioni I, III e V. Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 30 giugno e il 26 ottobre 1993. Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 13 gennaio 1994. Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato, con modíficazioni, il 13 gennaio 1994.

Senato della Repubblica

(atto n. 267 B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 gennaio 1994. Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 13 gennaio 1994.