Buone notizie a proposito della reversibilità del vitalizio riconosciuto ai superstiti dei lager e ai familiari di coloro che nei lager sono stati assassinati. La legge n. 31 del 28 febbraio 2008 stabilisce infatti all'art. 7bis che vedove o vedovie famigliari (figli o figlie) possono presentare domanda di reversibilità anche se l’ex deportato avente diritto al vitalizio è deceduto dopo l’entrata in vigore della legge 791, senza aver presentato domanda per ottenere il beneficio.

Ecco nel dettaglio il testo della legge.

Legge 28 febbraio 2008, n° 31

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n° 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Art. -7bis

Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati

1. L’articolo 1. 1. della legge 29 gennaio 1994, n 94, è sostituito dal seguente “articolo 1.1. L’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980 n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L’assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio”.