Il 13 settembre scorso il presidente dell’ANED Gianfranco Maris ha inviato a tutti i presidenti delle sezioni territoriali dell’ANED una lettera nella quale si fa il punto della situazione. Dato che questo testo contiene preziose informazioni di carattere generale, lo pubblichiamo integralmente.

 

Caro Presidente,

il 14 luglio 2000 la Repubblica Federale tedesca ha promulgato la legge che istituisce la Fondazione “Verantwoutung, Erinnerung und Zukunft” (Memoria, Responsabilità e Futuro), dotata di un fondo di 10 miliardi di marchi, conferiti dall’Industria e dal Governo Tedeschi.

Il Fondo è finalizzato ad iniziative culturali ed all’indennizzo dei cosiddetti “schiavi di Hitler”: cittadini di tutti i Paesi vittime del nazismo, perché deportati nei KZ o comunque ridotti sostanzialmente in condizioni di schiavitù, perché costretti al lavoro nei territori che costituivano, sino alla fine della guerra, il terzo Reich; oppure perché cittadini che hanno subito dal nazismo danni al loro patrimonio.

Il fondo di cui è dotata la Fondazione è destinato in maggiore misura ad indennizzare i cittadini dei seguenti Paesi: Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Ucraina, Bielorussia, Estonia, Lettonia e Lituania.

Per gli indennizzi per le vittime non ebree di tutti gli altri paesi, diversi da quelli sopra indicati, sono destinati 540 milioni di marchi.

Hanno diritto all’indennizzo soltanto i superstiti viventi, a titolo personale.

Solo se l’avente diritto è deceduto dopo il 15 febbraio 1999 l’indennizzo può essere richiesto dal coniuge e dai figli superstiti a titolo ereditario.

Se la richiesta di indennizzo si riferisce a danni alla proprietà il coniuge ed i figli hanno sempre diritto all’indennizzo a titolo ereditario.

Possono presentare domanda di indennizzo coloro che:

  • sono stati detenuti in campi di concentramento/prigionia o ghetti e che sono stati costretti ai lavori forzati;
  • sono stati deportati dai paesi di origine nel territorio del Reich tedesco (confini del 1937) o in regioni da esso occupate, costretti a lavorare forzatamente in attività industriali o commerciali o nel settore pubblico, detenuti in condizioni diverse da quelle sopra descritte o in condizioni assimilabili alla prigionia e sottoposto a condizioni di vita eccezionalmente dure.

Lo status di prigioniero di guerra non è condizione sufficiente per accedere alla richiesta di indennizzo.

All’indennizzo hanno diritto i deportati nei KZ ovunque ubicati, anche nei territori ubicati in Austria; mentre per i deportati per il lavoro in Austria (non detenuti in campo di concentramento), l’indennizzo dovrà essere richiesto alla Fondazione di Riconciliazione Austriaca, che è in corso di costituzione.

Le vittime ebree, anche se residenti in Italia, dovranno presentare la loro domanda di indennizzo alla Jewish Material Claims against Germany, (Conferenza Ebraica per gli indennizzi dalla Germania).

Per le vittime non ebree residenti in Italia la richiesta di indennizzo dovrà essere individualmente presentata alla OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), che la Fondazione Federale “Memoria, Responsabilità e Futuro” ha incaricato di raccogliere ed istruire le richieste ed i pagamenti per quanto concerne l’Italia.

La OIM ha sede centrale a Ginevra:

IOM, PO BOX 71
1211 GINEVRA 19 – SVIZZERA
FAX 41 22 798 6150
IOM Ginevra, numero verde: 41227179230
Ufficio di Roma, Via Nomentana 62
Tel. 06/44231428 e/o fax 06/4402533
e-mail: iomrome@iom.int

Le domande di indennizzo devono essere presentate entro e non oltre l’11 agosto 2001. Non è stato ancora stabilito quali documenti debbano essere prodotti per consentire l’accoglimento della richiesta d’indennizzo.

Sul punto l’ANED sta trattando, nel convincimento che l’inserimento del nome del sopravvissuto nell’elenco di coloro che hanno riscosso l’indennizzo della legge 6 febbraio 1966, n.404 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 22 maggio 63) o la certificazione di essere titolare dell’assegno vitalizio di cui alla legge 791 del 18.11.80 siano titoli più che sufficienti.

E’ opportuno, comunque, che tutti gli aventi diritto chiedano immediatamente, se già non ne sono in possesso, una certificazione di Arolsen.

Per il momento le domande non devono ancora essere presentate, sino a quando non saranno raccolti i documenti.

Per il momento alla OIM, Ufficio di Roma, debbono essere soltanto segnalati i nominativi degli aventi diritto, perché la OIM sta costituendo una banca dati.

Cordiali saluti

Avv. Gianfranco Maris
Presidente

Milano, 13 settembre ’00